(massima n. 1)
È configurabile il tentativo di induzione alla prostituzione (art. 600 bis, c.p.), nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi non avvenuti. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in assenza di riscontri obiettivi, i contatti via "web" ed "e-mail" fossero finalizzati al mero soddisfacimento della concupiscenza del soggetto agente, in ragione del tenore esplicito e scurrile dei colloqui).