(massima n. 1)
Nel reato di riduzione in schiavitł, la finalitą di sfruttamento, che distingue la fattispecie di cui all'art. 600 c.p. da ogni altra forma di inibizione della libertą personale, non č esclusa dall'eventualitą che un margine degli introiti dell'accattonaggio vada a beneficio delle persone offese dal reato. Determinante, invece, č lo stato di soggezione in cui queste ultime versano, essendo sottoposte all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio od altri obblighi «di fare».