(massima n. 1)
Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza del reato con riferimento a condotta di tipo "dominicale" realizzata anche attraverso lo sfruttamento dell'immagine della vittima, costretta a recarsi quotidianamente al cimitero presso la tomba del marito).