(massima n. 1)
La provocazione, quale attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., non può essere obiettiva per l'espressa esclusione della putatività contenuta nel secondo comma dell'art. 59 c.p. in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti. Non vi è invece alcuna ragione per escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 59, comma terzo, c.p., relativo alla positiva valutazione delle circostanze putative di esclusione della pena, la provocazione prevista dall'art. 599 c.p. quale «causa di non punibilità» per i reati di ingiurie e diffamazione.