(massima n. 1)
In tema di ingiuria (art. 594 c.p.), sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato — nel contesto di una banale controversia di risarcimento di danni, modesti e perdipiù controversi — dalla minaccia di riferire la vicenda alla stampa, con conseguente pubblicità negativa e con ripercussioni sull'attività lavorativa svolta dalla controparte, in quanto ciò costituisce fatto ingiusto perché del tutto sproporzionato rispetto al preteso diritto; ne deriva che, in tal caso, il comportamento ingiurioso tenuto dal destinatario della minaccia non è punibile in virtù dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p.