(massima n. 1)
Nei delitti di ingiuria e di diffamazione la scriminante costituita dalla provocazione postula che la risposta reattiva sia pronta e immediata, nel perdurare dello stato d'ira; tuttavia il concetto di immediatezza, ai fini della predetta esimente, non č da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l'offesa, bensė in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finche duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nel dare la risposta sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa. (Fattispecie in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo subito dopo la precedente pubblicazione, da parte della persona offesa, di altro articolo ritenuto, dalla Corte, motivo di provocazione a causa della ingiustizia delle accuse all'imputato in esso contenute).