(massima n. 1)
In tema di ingiuria, sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato dalla richiesta di un pagamento non dovuto e contrario alle norme di civile convivenza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso la punibilitą della reazione offensiva di un dirigente di una azienda sanitaria locale nei confronti di altro dirigente che gli aveva richiesto di pagare direttamente le spese di un necrologio pubblicato a nome, tra gli altri, di entrambi, richiesta contraria non solo alle norme giuridiche ma anche alle regole di civile convivenza, considerato che tali spese possono rientrare in quelle di rappresentanza consentite ad un ente pubblico solo quando il necrologio sia pubblicato a nome dei vertici istituzionali dell'ente e non gią a nome di un rilevante numero di dirigenti o funzionari).