(massima n. 1)
In tema di ingiuria, il fatto ingiusto altrui idoneo ad integrare la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, c.p. può essere costituito anche dall'esercizio di un diritto che si svolga con modalità ,le quali, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto limitativi e umilianti gli incontri tra padre e figlia sottoposti a condizioni puntigliosamente e rigorosamente imposte dalla ex convivente, madre della bimba, la quale imponeva sempre la sua presenza o quella di altro familiare, oltre che il luogo dell'incontro costituito dall'interno dell'abitazione con videoripresa delle sequenze degli stessi e conseguente pericolo di trasformare detti incontri in un rigido rituale, ha ritenuto integrata l'esimente della provocazione).