(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 599, primo comma, c.p. il giudice, in caso di reciprocità delle offese, può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunciato l'ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nella esimente in questione un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra e, quindi, non è più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato. Infatti, non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli, in luogo di offendere, ha subito; così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con la ingiuria ricevuta ha già subito una pena.