(massima n. 1)
In tema di ingiuria, il riconoscimento della causa di non punibilitā fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, comma primo, c.p.) č rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, peraltro, qualora vengano allegati gli estremi della stessa, č tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere.