(massima n. 1)
L'esimente di cui all'art. 598 c.p. - concernente la non punibilitā delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autoritā giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, č circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non č applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede. (Fattispecie in cui sono state pubblicate affermazioni dell'imputato, contenute in un esposto all'autoritā amministrativa, risultate infondate).