Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29277 del 20 luglio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Č scriminata ex art. 51 c.p. la condotta (astrattamente integrante il delitto di diffamazione) dell'amministratore di una societą che comunichi ai clienti il licenziamento di un collaboratore e indichi la ragione di esso nei suoi «comportamenti scorretti» in quanto l'amministratore ha non solo il diritto ma anche il dovere di tutelare i diritti patrimoniali della societą e di difenderla da atti di concorrenza sleale, anche quando provengano da propri dipendenti (In motivazione la S.C. evidenzia che nella fattispecie detta comunicazione č espressa in termini continenti ed appare necessaria per informare i clienti del nuovo soggetto preposto alla collaborazione per conto della societą e nel contempo per evidenziare la correttezza del comportamento della societą ed evitare la perdita della clientela).

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