(massima n. 1)
In tema di diffamazione, si configura la condotta del reato solo qualora nell'ipotesi in cui l'agente comunichi in via riservata con un'unica persona vi sia la prova della volontą, da parte dell'agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario. (Fattispecie relativa alla lettera inviata dal superiore gerarchico all'Autoritą amministrativa centrale, e concernente addebiti presuntivamente diffamatori nei confronti di un funzionario, del quale veniva richiesto l'allontanamento dall'ufficio).