(massima n. 1)
Mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 c.c. nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione nel corso degli interessi, nel particolare regolamento della cessazione nel corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno (propter moram) e di rimborso delle spese. Tra gli effetti della mora del creditore non vi č la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.