(massima n. 1)
Le «spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta», che il creditore in mora, secondo la previsione dell'art. 1207 terzo comma c.c., č tenuto a rifondere al debitore, integrano una componente dell'obbligazione risarcitoria conseguente alla mora accipiendi, e, quindi, un debito di valore, come tale sottratto al principio nominalistico e suscettibile di rivalutazione monetaria.