(massima n. 1)
La convalida dell'offerta reale non coinvolge diritti indisponibili, ovvero attribuiti al soggetto per soddisfare un interesse generale e superiore a quello dei singoli, ma solo diritti patrimoniali meramente privatistici e dunque disponibili. Ne consegue che la controversia sulla validità dell'offerta reale può essere devoluta ad arbitri rituali e può essere definita in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi.