(massima n. 1)
Poiché, a norma dell'art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l'assistenza sanitaria è prestata nel corso della permanenza del detenuto nell'istituto penitenziario con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e poiché il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedano particolari indagini e cure specialistiche, qualora muoia per Aids un detenuto che, all'atto dell'ingresso in carcere, era indicato solo quale sieropositivo da Hiv, e non già come affetto da Aids conclamato, e che si era rifiutato di sottoporsi a visite, chiudendosi in volontario isolamento, è responsabile del reato di omicidio colposo il sanitario che, per un certo periodo di tempo (superiore a due mesi), non abbia visitato il detenuto detto qualora, risultando documentalmente le condizioni per l'evoluzione del male a breve scadenza, sia stato in possesso di elementi per valutare adeguatamente i sintomi e per rendersi conto che il detenuto non poteva più essere considerato solo un sieropositivo.