(massima n. 1)
In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'équipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: ne consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'intera équipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).