(massima n. 1)
In caso di pluralitā di omicidi colposi, commessi con un'unica azione, l'implicazione nei vari reati ai sensi dell'art. 589, terzo comma c.p., cosė come modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296, riguarda soltanto l'applicazione della pena, mentre ogni reato conserva la propria autonomia. Ne consegue che, ai fini della maturata prescrizione, il relativo termine va computato in relazione alla pena massima di cinque anni di reclusione prevista per ogni singolo omicidio e non giā a quella massima di anni dodici, stabilita nel citato comma dell'art. 589 c.p. (Fattispecie in cui vi č stata condanna per omicidio colposo e concessione delle attenuanti generiche, con conseguente diminuzione della pena).