(massima n. 1)
Qualora il reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, secondo comma c.p. sia stato commesso dopo la nuova normativa di cui al D.L. 11 aprile 1974, n. 99 concernente il giudizio di comparazione tra circostanze del reato e all'imputato siano concesse attenuanti dichiarate equivalenti rispetto alla contestata aggravante, il massimo edittale della pena resta determinato in cinque anni e il tempo necessario per maturare la prescrizione č sempre quello di anni dieci, prolungabile ad anni quindici in virtł di atti interruttivi.