(massima n. 1)
In materia di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia circa gli obblighi di prevenzione e sorveglianza imposti dalla normativa antinfortunistica solo attraverso un provvedimento formale di delega ad altro soggetto subentrante con esplicita indicazione delle funzioni ed esplicita accettazione, va contemperato — quando tale principio debba trovare attuazione in un'impresa di grandi dimensioni — con la necessità di accertare, in concreto, l'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, così da verificare la predisposizione, da parte del datore di lavoro di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato imprenditore censurando la condanna sotto il profilo della insufficiente motivazione circa la valutazione della complessità della struttura aziendale in ragione della quale il difetto formale di delega al sostituto non appariva sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità).