(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore principale, il quale si è avvalso di altra impresa per realizzare l'opera in cooperazione, ha sempre il dovere di provvedere alle misure a tutela dei lavoratori. L'obbligo di adottare le misure di prevenzione grava pure sul subappaltatore o sul coappaltatore, il quale svolga l'attività con pari autonomia, specialmente quando non vi è stata permanenza del rischio soltanto a carico della prima impresa, non vi è stata specifica ed analitica ripartizione dei compiti e non è intervenuta formale e comprovata delega dall'uno all'altro rappresentante per la realizzazione di quelle misure antinfortunistiche che la legge esige siano adottate in ogni caso.