(massima n. 2)
La disposizione di cui all'art. 2087 c.c., se prevede un'obbligazione a carico del datore di lavoro, valevole nei rapporti fra le parti ed integrativa di quella strettamente contrattuale, tende nel contempo a realizzare la tutela di un interesse di carattere generale, quale quello della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Il dovere di sicurezza va inteso quale esigenza primaria che si realizza o attraverso l'attuazione delle specifiche provvidenze imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione di quei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con il sussidio dei dati di comune esperienza. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi č chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate.