(massima n. 1)
Il secondo comma dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) non integra un reato autonomo, bensģ un'aggravante speciale che impone il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. (Fattispecie relativa a rigetto di richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, poiché, ritenuta la equivalenza con le attenuanti generiche, era rimasto immutato il massimo della pena in anni cinque).