(massima n. 1)
Nell'omicidio preterintenzionale l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Ne consegue che se la morte della vittima č del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, che era intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni ed č invece conseguenza di un comportamento successivo, posto in essere a seguito dell'erroneo convincimento della giā avvenuta produzione dell'evento mortale, quest'ultimo non puō essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose. (In base a tale principio č stata annullata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale un uomo che, avendo spinto a terra una donna provocandole la perdita dei sensi, l'aveva creduta morta e, per simularne il suicidio, le aveva posto un cuscino sul volto e aveva staccato il tubo del gas, cagionando con tali ulteriori condotte la morte della stessa per soffocamento).