(massima n. 1)
La responsabilitą prevista dall'art. 586 c.p. per l'evento non voluto costituisce responsabilitą a titolo di colpa, conformemente alla lettera e al sistema del codice. Ne deriva che, qualora l'evento non voluto si concreti nella lesione in danno di una persona, si ha responsabilitą per colpa, secondo le disposizioni dell'art. 590 c.p., compresa quella che subordina la punibilitą per il reato alla querela della persona offesa. (Fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilitą del principio della pregiudizialitą dell'amnistia, di cui all'art. 592 c.p.p., per l'esistenza di una causa mancanza di querela di impromovibilitą dell'azione penale).