(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, l'art. 4 lett. d) di tale decreto prescrive che si deve tener conto della circostanza attenuante ex art. 98 c.p. nonché, nei reati «contro il patrimonio», delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 stesso codice. Pertanto, nel caso di reato «contro la persona» — nella specie lesioni aggravate ex artt. 582, 576 primo comma n. 1 e 61 n. 2 c.p. — non è possibile tener conto dell'attenuante concessa ex art. 62 n. 6 e, conseguentemente, applicare l'amnistia.