(massima n. 1)
In base al principio della verità naturale, il giudice, ai fini dell'accertamento dei fatti, può attingere la prova in qualsiasi modo che non sia specificamente precluso, sicché ben può — prescindendo dalla perizia medico legale — ricorrere alla utilizzazione di altre fonti di prova a sostegno del suo convincimento. La perizia, infatti, non può essere considerata come esclusivo mezzo di prova per l'accertamento di fatti lesivi quando possa prescindersi dal ricorso ad indagini richiedenti particolari cognizioni tecniche. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che un graffio, una scalfittura sono eventi lesivi rilevabili anche da chi non possegga particolari cognizioni scientifiche e la loro descrizione, fatta anche da un profano, è sufficiente per il giudice come fondamento di un giudizio di responsabilità quando l'imputazione abbia ad oggetto il reato di lesioni lievi, di cui al capoverso dell'art. 582 c.p.).