Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 202del 13 gennaio 1995
(1 massima)
(massima n. 1)
In materia di lesioni personali, quando vi č volontā di sottoporre la persona a una violenza fisica, l'intenzione scherzosa non incide sulla volontarietā del gesto e le lesioni conseguenti non possono essere ritenute colpose.