(massima n. 1)
Tra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.