(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 513 bis c.p. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.