(massima n. 1)
Il reato di falsitā in titolo di credito come quello di falsitā di qualsiasi altra scrittura privata, č divenuto, per effetto dell'art. 493 bis c.p., punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilitā di ufficio per le sole falsitā concernenti un testamento olografo.