(massima n. 1)
Il rilascio della quietanza costituisce una obbligazione del creditore, il cui mancato adempimento non può tornare a danno del debitore. Pertanto quest'ultimo ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza. (Nella specie, si sosteneva che, in base all'espressa clausola di un contratto di assicurazione, l'avvenuto pagamento del premio poteva essere provato soltanto con la quietanza, e non anche con l'esibizione della copia di un assegno di cui il creditore ammetteva, peraltro, di avere riscosso l'importo).