(massima n. 1)
Il fatto di chi emetta un assegno bancario, traendolo su un conto corrente intestato ad altri, apponendovi la falsa sottoscrizione — quale emittente — di persona diversa dal titolare del conto, integra i delitti di cui agli artt. 485 e 491 c.p. e 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione). Ciò perché l'autore non si avvale del rapporto di conto corrente, che lega il relativo titolare alla banca, bensì solo del modulo per assegno, utilizzato quale mezzo materiale per la più agevole attuazione dell'illecito.