(massima n. 1)
Non si ha uso della cambiale falsa, ai sensi dell'art. 485 c.p., quando colui che l'ha falsificata la consegna al proprio correo, giacché, in tal caso, il titolo non è ancora uscito dalla sfera giuridica dell'agente, e il fatto non presenta ancora giuridica rilevanza rispetto allo scopo propostosi dall'autore di falso. Costituisce uso, agli effetti dell'art. 485 c.p., la presentazione di una cambiale falsa ad una banca per l'incasso, perché anche la girata per l'incasso è sufficiente a far uscire la cambiale dalla disponibilità dell'agente e a proiettare all'esterno la sua capacità a determinare una situazione giuridicamente rilevante.