(massima n. 1)
Non integra il delitto di contraffazione di strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p. ), ma quello di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p. ), la condotta di colui che apponga su un elaborato, depositato all'Ufficio del Genio Civile, il timbro dell'Ordine degli Architetti apparentemente riferito ad un professionista iscritto a detto Ordine, considerato che il suddetto timbro non può essere definito sigillo, in quanto la funzione di autenticazione o certificazione, propria del sigillo, non può che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l'attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito ad un privato, autorizzato a munirsi di un sigillo, mentre ciò non si verifica per l'Ordine professionale degli Architetti e per i singoli professionisti che vi appartengono, i quali non sono dotati del sigillo sopra descritto.