(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 485 c.p. si perfeziona con il primo atto di uso del documento falso: pertanto, qualora, in un giudizio civile, la domanda sia basata su un atto falso, poi ritirato nel corso del giudizio previa rinuncia alla relativa domanda, prima che la controparte abbia formalizzato le proprie osservazioni relative all'atto, non può ritenersi la mancanza di un uso giuridicamente rilevante e la conseguente sussistenza di una desistenza volontaria.