(massima n. 1)
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta del privato (nella specie proprietario e costruttore di un edificio) che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, mentre la fattispecie criminosa di cui all'art. 483 c.p. è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito - che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 483 c.p., considerando la dichiarazione del ricorrente destinata ad essere trasfusa in un iter amministrativo finalizzato ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità - rilevando che la dichiarazione del privato costituisce un mero presupposto del certificato di abitabilità, sulla base del quale la competente autorità può e deve attivare i controlli del caso).