(massima n. 1)
La girata di titoli di credito (cambiali od assegni bancari), effettuata dal debitore al proprio creditore pro solvendo, non ha effetto liberatorio prima e senza l'effettivo pagamento, incombendo al cedente, in conformitą del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e della regola sancita dall'art. 1198 dello stesso codice, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato pagato.