(massima n. 1)
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non č usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed č suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi giā in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilitā solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga cosė estinto.