(massima n. 1)
Le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la veritą dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioč immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 c.p.