(massima n. 1)
Non integra gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, ma quello di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che il privato č autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 c.p., a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale, con la conseguenza che, ove l'attivitā del pubblico ufficiale non si limiti a recepire le dichiarazioni del privato ma sia preordinata accertarne la reale conformitā ai dati richiesti dalla legge, come nella specie, in cui il controllo del Conservatore ha escluso l'evento della richiesta iscrizione, non sussiste il falso per induzione in errore, pur restando ferma la falsitā dell'attestazione del privato ai fini dell'art. 483 c.p.