(massima n. 1)
In caso di condanna irrevocabile per reato successivamente depenalizzato per effetto del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 (nella specie, emissione di assegno bancario senza copertura) esula la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 c.p. qualora l'agente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata ad un pubblico ufficio, in data posteriore all'intervenuta depenalizzazione, abbia affermato di non aver riportato condanne penali; e ciò avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 101 del citato D.L.vo n. 507 del 1999, il giudice dell'esecuzione deve, con procedura «de plano» attivabile anche « ex officio» revocare la sentenza di condanna e dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato.