(massima n. 1)
Si realizza l'ipotesi criminosa di cui agli artt. 476 e 482 c.p. nel caso in cui venga falsificato mediante apposizione della falsa firma del funzionario e applicazione del falso timbro della banca il modulo con il quale gli istituti di credito danno atto del pagamento della somma dovuta per imposte da parte del contribuente. Tale documento, infatti, č atto pubblico in quanto da un lato č produttivo di effetti giuridici di rilevanza pubblicistica in relazione all'assolvimento dell'obbligo tributario e dall'altro contiene la documentazione di mera attivitā compiuta dal pubblico ufficiale in relazione alla riscossione della somma dovuta per imposta, a nulla rilevando la natura dell'attivitā bancaria riferibile soltanto all'ordinaria attivitā di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e non giā anche a quella attivitā di natura tipicamente pubblicistica che gli istituti di credito svolgono in campo fiscale.