(massima n. 1)
La falsificazione dei fogli o dei registri contenenti le firme del personale presente di un ufficio pubblico, da parte di un dipendente, diverso da quello che ha il compito di curare la raccolta delle firme e la tenuta dei fogli, integra l'ipotesi di falsitą materiale in atto pubblico ex art. 482 c.p., commessa da persona diversa dal pubblico ufficiale che ha la funzione di formare l'atto, e non gią quella di cui all'art. 476 stesso codice. (Fattispecie in cui un bidello di scuola media aveva falsificato, mediante aggiunte e cancellature i fogli contenenti le firme del personale al fine di far risultare la propria presenza, mentre svolgeva altrove un'attivitą commerciale).