(massima n. 2)
La condotta del notaio che attesta falsamente in documenti informatici relativi all'autoliquidazione delle imposte fatti dei quali gli atti erano destinati a provare le verità, integra il reato previsto dagli artt. 480- 491 bis cod. pen., e non un illecito amministrativo, non operando in relazione ad essa il principio di specialità -previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981-, né con riferimento all'art. 3 ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, né con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, in quanto il primo non prevede un illecito amministrativo, ma una procedura di emenda dell'errore formale ricavabile dallo stesso atto di autoliquidazione, mentre il secondo contempla una sanzione amministrativa riferita esclusivamente ai ritardati od omessi versamenti di imposta risultante dalla dichiarazione.