(massima n. 1)
I registri cronologici che debbono essere tenuti dagli ufficiali giudiziari devono contenere esclusivamente le indicazioni previste dall'art. 118, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), né è in alcun modo richiesto l'esito dell'atto, che risulta, invece, dal relativo verbale e che non assume nel cronologico alcuna rilevanza, nemmeno ai fini della liquidazione dei proventi e delle indennità, spettanti indipendentemente dall'esito medesimo. Pertanto, l'aggiunta dell'esito non ha alcuna rilevanza giuridica, sicché le eventuali false dichiarazioni ad esso relative non costituiscono reato. Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza di falso in atto pubblico a carico di ufficiale giudiziario che nel registro cronologico mod. C aveva aggiunto neg. (negativo) alla semplice originaria indicazione del pignoramento (pig).