(massima n. 1)
In tema di falsitā documentale, il silenzio mantenuto sopra una determinata realtā, concomitante al fatto regolarmente attestato, integra una reticenza non perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 479 c.p. quando, attraverso il silenzio medesimo, si dā luogo ad una dichiarazione incompleta, come tale non incidente sull'essenza del documento e non lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso č stato formato.