(massima n. 1)
A seguito della abrogazione dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (disposta dall'art. 3, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127), la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą non necessita pił di autenticazione; ne consegue che il venir meno della antigiuridicitą del fatto trasforma il falso punibile in falso innocuo, in quanto inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato dalla genuinitą del documento e non pił idoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale un notaio era stato condannato per il delitto ex art. 479 c.p. per avere falsamente attestato essere avvenuta in sua presenza la sottoscrizione in calce a richiesta di rilascio di un passaporto).