(massima n. 1)
Le false attestazioni integranti il falso ideologico ex art. 479 c.p., qualora recepite in un ulteriore atto, non sono addebitabili ex art. 48 c.p. all'autore delle stesse in quanto la condotta di quest'ultimo, ormai consumata, rimane immutata, né si realizza diversa offesa al bene tutelato dall'art. 479 c.p., posto che il falso in atto pubblico č punito a prescindere dall'uso che di quest'ultimo possa essere fatto.